Art. 5.
(Riconoscimento di sentenze penali
straniere. Estradizione).

      1. Salvo quanto stabilito in trattati internazionali in vigore per lo Stato, alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto è dato riconoscimento per tutti gli effetti previsti dal codice penale diversi dall'applicazione della pena.
      2. Fino all'emanazione di una legge organica in materia, l'estradizione per l'estero è disciplinata dalle Convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dagli articoli 696 e seguenti del codice di procedura penale. In assenza di Convenzioni l'estradizione per l'estero non è ammessa se il fatto che forma oggetto della domanda non è previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge dello Stato richiedente.